Art. 544.

Art. 544.

(Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono)

Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennita' solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.

In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.