Art. 572.
(Surrogazione dell'indennita' alla nave)
Se la nave e' perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave; a) le indennita' spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave; b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave; c) le indennita' spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave; d) le indennita' di assicurazione.