Art. 574.
(Grado dell'ipoteca)
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 574.
(Grado dell'ipoteca)
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00