Art. 1269.
La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal R. decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937-XV, n. 191 e dalle altre leggi relative. (16)
————AGGIORNAMENTO (16) La L. 5 marzo 1963, n. 366, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra, indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515)."