Art. 1299.

Art. 1299.

(Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile)

Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicita' si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.