Art. 1317.

Art. 1317.

(Controversie di competenza degli enti portuali)

L'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Presidente del Consorzio del Porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936-XIV, n. 801 e' regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l'impugnazione delle sentenze. (21)

————AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costituzionale con sentenza 3-15 maggio 1974, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/5/1974, n. 133) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimita' di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente e' a capo.