Art. 692.

Art. 692.

((Beni del demanio aeronautico statale)

) (Fanno parte del demanio aeronautico civile statale: a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato; b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.)