Art. 696.

Art. 696.

(Opere di pubblico interesse)

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie (alla realizzazione) ed all'ampliamento di (aeroporti) e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.