Art. 715.

Art. 715.

(Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche)

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche (alle comunita') presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.