Art. 800.
(Aeromobili diretti all'estero)
Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151).