Art. 800.

Art. 800.

(Aeromobili diretti all'estero)

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151).