Art. 816.
((Imbarco di armi, munizioni e gas tossici)
) (L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.)
Art. 816.
((Imbarco di armi, munizioni e gas tossici)
) (L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.)
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