Art. 818.

Art. 818.

((Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio)

) (Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.)