Art. 836.

Art. 836.

(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti)

L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio (, degli atti di costituzione dell'unione civile) e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.