Art. 1057.

Art. 1057.

(Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro)

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure cautelari: a) gli aeromobili di Stato; b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro limitazione per l'aeronautica;

c) gli aeromobili' addetti al trasporto per scopo di della lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputo pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'art. 802.