Art. 1076.
(Pubblicita' del provvedimento)
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.
Art. 1076.
(Pubblicita' del provvedimento)
Il provvedimento notificato e', a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.
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