Art. 854.

Art. 854.

(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione)

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma.

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.