Art. 862.

Art. 862.

(Pertinenze e parti separabili)

Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.

La destinazione puo' essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.

Il motore e' considerato parte separabile.