Art. 865.

Art. 865.

(Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile)

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica. (71)

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

—————AGGIORNAMENTO (71) Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse".