Art. 893.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione)
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
Art. 893.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione)
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti necessari per la salvezza dell'aeromobile, dei passeggeri e del carico.
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