Art. 901.
(Capacita' dei minori degli anni diciotto)
(Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.)
La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.