Art. 1007.
(Abbandono delle merci)
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi: a) quando le merci sono andate totalmente perdute; b) quando l'aeromobile si presume perito; c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilita' quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.