Art. 940-ter.
((Sostituibilita' dell'aeromobile)
) (Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.)
Art. 940-ter.
((Sostituibilita' dell'aeromobile)
) (Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.)
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