Art. 944.
((Cessione del diritto al trasporto)
) (Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.)
————AGGIORNAMENTO (38) Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".