Art. 968.

Art. 968.

((Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto)

) (In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.)

————AGGIORNAMENTO (38) Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[…] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".