Art. 984.

Art. 984.

(Indennita' e compenso per salvataggio di cose)

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, da' diritto, nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, nonche', ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.