Art. 1095.
(Inosservanza di ordine da parte di passeggero)
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1095.
(Inosservanza di ordine da parte di passeggero)
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
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