Art. 1118.
(Abbandono del posto)
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Art. 1118.
(Abbandono del posto)
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
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