Art. 1127.

Art. 1127.

(Falsita' ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni)

Il comandante della nave che, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsita' previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorita' e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel (giornale di bordo).