Art. 1157.

Art. 1157.

(Omissione di aiuto)

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.

Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.