Art. 1167.

Art. 1167.

(Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave)

E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila: 1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77; 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.