Art. 1184.

Art. 1184.

(Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile)

1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e (760) o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e (758).