Art. 1195.

Art. 1195.

(Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in (aeroporto)

).

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in (aeroporto) non adempie le formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.