Art. 1201.
(Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile)
E' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:(59) 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32; 2) parte o approda in localita' diversa da quelle previste (nell'articolo 799); 3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da un aeroporto non doganale; 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una localita' diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
————AGGIORNAMENTO (59) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."