Art. 1219.

Art. 1219.

(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile)

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilita' (. . .).