Art. 1225.

Art. 1225.

(Omissione di provvedimenti profilattici)

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.