Art. 1227.
(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti)
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510, 993, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.