Art. 1244.

Art. 1244.

(Computo speciale di termini)

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un (aeroporto) del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.