Art. 1254.

Art. 1254.

(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla (personale aeronautico)

).

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono: 1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire; 2) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 3) la cancellazione dai registri professionali.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal ministro per le comunicazioni.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla (personale aeronautico) sono: 1) l'inibizione dall'esercizio della professione fino a tre mesi; 2) la cancellazione dai registri professionali.

Dette pene sono applicate dal direttorio dell'ENAC.