Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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