Art. 280-ter.

Art. 280-ter.

Atti di terrorismo nucleare

((E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici)).

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