Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
Art. 291.
Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).
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