Art. 294.

Art. 294.

Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)).

Torna all indice del Codice Penale