Art. 352.

Art. 352.

(Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro).

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il sequestro, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

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