Art. 387.

Art. 387.

Colpa del custode

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.

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