Art. 402.
Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
((171))
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AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 – 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.