Art. 452-bis.

Art. 452-bis.

(Inquinamento ambientale).

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, ((di un habitat)) della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).

((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi)).

((Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.))

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