Art. 465.
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).