Art. 493.

Art. 493.

Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

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