Art. 518-terdecies.

Art. 518-terdecies.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.))

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