Art. 518.

Art. 518.

Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, ((517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo)) importa la pubblicazione della sentenza.

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