Art. 518.
Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, ((517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo)) importa la pubblicazione della sentenza.